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L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è il professionista designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 comma l lettera f) secondo quando stabilito dal D. Lgs. 81/2008. La nomina dell’RSPP (interno o esterno) è uno degli obblighi del datore di lavoro, così come previsto dall’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi con il datore di lavoro, con il medico competente del lavoro e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’RSPP può essere interno oppure esterno all’azienda.

Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all’azienda nei casi previsti dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs 81/2008. In alcune tipologie di aziende il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi è tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte.

Spesso delegare l’incarico RSPP esterno è una scelta dettata dalla necessità. La legislazione, infatti, è complessa e articolata in materia di sicurezza sul lavoro. Per questo nominare un consulente esterno si rivela una strategia vincente per rispettare gli obblighi di legge.

Il riferimento normativo è il Decreto legislativo 81/08, conosciuto anche come Testo Unico sulla sicurezza. In esso sono contenuti ben 306 articoli e 51 allegati che definiscono tempi, requisiti, modalità, limiti, campi di applicazione. Siamo quindi di fronte a una mole così ampia di adempimenti che spesso anche gli addetti ai lavori hanno difficoltà nel comprendere e applicare i singoli punti.
Affidarsi a un consulente RSPP esterno ed esperto può aiutare l’azienda a far chiarezza e ordine. Ma soprattutto ad adottare le strategie migliori su misura per le specifiche esigenze dell’attività.

Come scegliere un consulente RSPP Esterno?

Gli articoli 31-32-33-34 del D.lgs 81/2008 e l’allegato II definiscono cos’è il Servizio di prevenzione e protezione in azienda e quali sono i requisiti professionali di un RSPP (interno ed esterno).
Questa figura è fondamentale in un’azienda e deve essere conforme all’art 32.
Un consulente RSPP esterno (o interno) deve:

  • avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • possedere gli attestati di frequenza di specifici corsi di formazione correlati alla tipologia di rischi presenti sul luogo di lavoro.

 

Quali sono i compiti e le funzioni di un RSPP esterno?

Le responsabilità di un consulente RSPP esterno sono molteplici. È il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Come tale, quindi, è il professionista designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Secondo quando stabilito dal D. Lgs. 81/2008 deve:

  • individuare e valutare i fattori di rischio;
  • elaborare le misure preventive e protettive, con i relativi sistemi di controllo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
  • sviluppare le procedure di sicurezza per le tutte le attività aziendali;
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • prendere parte alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e alle riunioni periodiche (art 35)
  • garantire la massima riservatezza sui processi lavorativi dell’azienda.

 

Il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?

Sì ma non sempre. In alcuni casi, l’incarico RSPP esterno non è necessario e può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.
Questo è possibile per le aziende:

  • artigiane e industriali con un numero di lavoratori da 1 a 30 massimo
  • agricole e zootecniche con un numero di lavoratori da 1 a 30 massimo
  • della pesca con un numero di lavoratori da 1 a 20 massimo
  • di altri settori con un numero di lavoratori da 1 a 200 massimo

Il datore di lavoro non può svolgere i compiti dell’RSPP in contesti industriali. Parliamo nello specifico di centrali termoelettriche, impianti e/o laboratori nucleari, aziende estrattive e/o attività minerarie. Ma anche di fabbriche o depositi di esplosivi, polveri o munizioni. O in strutture di ricovero quali ospedali e case di cura sia pubbliche che private.
In tutti questi contesti, anche se in presenza di un solo dipendente il datore di lavoro deve nominare un RSPP esterno o interno.

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